PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «Il segreto di Stato cessa decorsi quindici anni dalla sua apposizione od opposizione ai sensi degli articoli 202 o 256 del codice di procedura penale. Il termine può essere prorogato dal Presidente del Consiglio dei ministri con decreto motivato se ritiene ancora attuali le condizioni che hanno determinato l'apposizione o l'opposizione del segreto di Stato.
      Il Presidente del Consiglio dei ministri può stabilire la cessazione del segreto di Stato con decreto motivato anche prima della scadenza del termine di cui al terzo comma.
      La cessazione del segreto di Stato è comunicata all'autorità giudiziaria presso la quale il segreto è stato opposto e confermato ai sensi degli articoli 202 o 256 del codice di procedura penale».

Art. 2.

      1. L'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

      «Art. 66. - (Procedimento di esclusione del segreto). - 1. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri, se ritiene sussistenti le condizioni per confermare l'opposizione

 

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del segreto di Stato rigettata con provvedimento del giudice, solleva conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale.
      2. Qualora il conflitto sia risolto in favore del Presidente del Consiglio dei ministri con l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'opposizione del segreto di Stato, si applica il disposto dell'articolo 202, comma 3, del codice».